Decisione 12 giugno 1950 - 16 marzo 1951 n. 21

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 12 giugno 1950 16 marzo 1951, n. 21

sul ricorso del Commissario dello Stato contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 11 maggio 1950, concernente: «Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i finanziamenti in genere, in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di crediti.

 

Presidente: SCAVONETTI; Estensore: BRACCI; P.M. EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) Regione Siciliana (Avv.ti SALEMI, SCADUTO).

 

(Omissis)

 

Il R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170 concesse temporanee agevolazioni tributarie fra le quali alcune relative alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.

Lefficacia di queste norme fu prorogata con successivi provvedimenti legislativi dello Stato e da ultimo col D.L. 18 settembre 1947, n. 1385 che prorog le suddette agevolazioni tributarie fino al 31 dicembre 1948, e con la L. 9 luglio 1949, n. 470 che estese la proroga al 31 dicembre 1950.

La Regione Siciliana con L. 29 dicembre 1947, n. 16, prorog per suo conto la efficacia di questa norma fino al 30 giugno 1948 e quindi con D.L.P. 11 maggio 1950 estese al 31 dicembre 1950 la proroga della legge regionale 29 dicembre 1947, n. 16.

II Commissario dello Stato, con ricorso comunicato il 19 maggio 1950 al Presidente della Regione Siciliana, ha impugnato avanti a que­sta Alta Corte il  D.L.P. 11 maggio 1950 per illegittimit costituzio­nale, sostenendo che la proroga disposta dal decreto del Presidente della Regione non mira al soddisfacimento di una esigenza regionale e che, conseguentemente, crea un'ingiusta sperequazione fra i contri­buenti siciliani e quelli del rimanente territori della Repubblica, tur­bando cos interessi e rapporti tributari fuori della Regione. La dife­sa dello Stato, sviluppando questi motivi d'impugnazione, ha poi configurato un vero e proprio profilo di eccesso di potere del decreto pre­sidenziale impugnato in relazione alle finalit della legislazione re­gionale siciliana in materia tributaria.

La Regione Siciliana, con controricorso e con illustrazioni scritte e orali, ha contestato che fossero violati i limiti della legislazione re­gionale tributaria e ha segnalato che la L. 29 luglio 1949 n.470, aveva prorogato fino al 31 dicembre 1950 per tutto il territorio della Repubblica la efficacia delle stesse norme, alle quali si riferisce la legge regionale impugnata.

Il Procuratore generale ha rilevato che il D.L.P. 11 maggio 1950 deve ritenersi costituzionalmente legittimo, anche a prescindere dalla L. 29 luglio 1949, n. 470 perch la proroga in Sicilia delle agevola­zioni tributarie nazionali costituisce semplice adattamento della legi­slazione statale alle esigenze regionali.

 

OSSERVA  IN DIRITTO

 

Le agevolazioni tributarie alle quali si riferisce l'impugnato de­creto del Presidente della Regione Siciliana furono prorogate fino al 31 dicembre 1950 dalla legge dello Stato 29 luglio 1949, n. 470. Questa legge, dal momento dell'entrata in vigore, ebbe efficacia in tutto il

territorio della Repubblica e quindi anche in Sicilia, salvi i poteri legislativi della Regione in ordine allart. 36 dello Statuto.

Perci il decreto regionale impugnato fu del tutto superfluo, in quanto la proroga da esso concessa era gi in vigore in Sicilia in virt della legge statale 29 luglio 1949. Ma ci non importa, evidentemente, illegittimit costituzionale: una legge siciliana che riproduca, sia pure mediante proroga dellefficacia di una precedente legge regionale, le disposizioni di una legge in vigore in tutto il territorio della Repubblica inutile, ma non viola i limiti costituzionali del potere legislativo della Regione Siciliana.

 

P.Q.M.

 

LAlta Corte per la Regione Siciliana respinge il ricorso del Commissario dello Stato avverso il decreto legislativo del Presidente della Regione Siciliana 11 maggio 1950 avente per oggetto proroga di agevolazioni tributarie per anticipazioni e finanziamenti in genere, in correlazione con operazioni di cessione o di costituzione in pegno di credito.