Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 12 giugno
1950 16 marzo 1951, n. 21
sul ricorso del Commissario dello Stato
contro il decreto legislativo del Presidente della Regione 11 maggio 1950,
concernente: «Proroga delle agevolazioni tributarie per le anticipazioni ed i
finanziamenti in genere, in correlazione con operazioni di cessione o di
costituzione in pegno di crediti.
Presidente: SCAVONETTI; Estensore: BRACCI; P.M. EULA - Commissario Stato (Avv. St. ARIAS) Regione Siciliana (Avv.ti SALEMI, SCADUTO).
(Omissis)
Il R.D.L. 19 dicembre 1936, n. 2170 concesse temporanee agevolazioni tributarie fra le quali alcune relative alle cessioni di crediti vantati in dipendenza di forniture belliche ordinate sino alla data di cessazione dello stato di guerra.
Lefficacia di queste norme fu prorogata con successivi provvedimenti
legislativi dello Stato e da ultimo col D.L. 18 settembre 1947, n. 1385 che
prorog le suddette agevolazioni tributarie fino al 31 dicembre 1948, e con
II Commissario dello Stato, con ricorso comunicato il 19 maggio 1950 al Presidente della Regione Siciliana, ha impugnato avanti a questa Alta Corte il D.L.P. 11 maggio 1950 per illegittimit costituzionale, sostenendo che la proroga disposta dal decreto del Presidente della Regione non mira al soddisfacimento di una esigenza regionale e che, conseguentemente, crea un'ingiusta sperequazione fra i contribuenti siciliani e quelli del rimanente territori della Repubblica, turbando cos interessi e rapporti tributari fuori della Regione. La difesa dello Stato, sviluppando questi motivi d'impugnazione, ha poi configurato un vero e proprio profilo di eccesso di potere del decreto presidenziale impugnato in relazione alle finalit della legislazione regionale siciliana in materia tributaria.
Il Procuratore generale ha rilevato che il D.L.P. 11 maggio 1950 deve ritenersi costituzionalmente legittimo, anche a prescindere dalla L. 29 luglio 1949, n. 470 perch la proroga in Sicilia delle agevolazioni tributarie nazionali costituisce semplice adattamento della legislazione statale alle esigenze regionali.
OSSERVA
IN DIRITTO
Le agevolazioni tributarie alle quali si riferisce l'impugnato decreto del Presidente della Regione Siciliana furono prorogate fino al 31 dicembre 1950 dalla legge dello Stato 29 luglio 1949, n. 470. Questa legge, dal momento dell'entrata in vigore, ebbe efficacia in tutto il
territorio della Repubblica e quindi anche in Sicilia, salvi i poteri legislativi della Regione in ordine allart. 36 dello Statuto.
Perci il decreto regionale impugnato fu del tutto superfluo, in quanto la proroga da esso concessa era gi in vigore in Sicilia in virt della legge statale 29 luglio 1949. Ma ci non importa, evidentemente, illegittimit costituzionale: una legge siciliana che riproduca, sia pure mediante proroga dellefficacia di una precedente legge regionale, le disposizioni di una legge in vigore in tutto il territorio della Repubblica inutile, ma non viola i limiti costituzionali del potere legislativo della Regione Siciliana.
P.Q.M.
LAlta Corte per